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Statuto A.r.co.m.

Associazione Regionale Cori Marchigiani "Aps"

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Art. 1 DENOMINAZIONE
 Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (di seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e nel rispetto delle norme del Codice civile, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Associazione Regionale Cori Marchigiani APS”

Art. 2 SEDE E DURATA
 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Urbisaglia (MC) in Corso Giannelli n.38. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione ha durata illimitata. La denominazione Associazione di Promozione Sociale o l’acronimo “APS” potranno essere utilizzati solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ
L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi come previsto all’art. 5 comma 1 lett. d) lett. f) lett. i) lett. k) lett. l) del Codice del Terzo Settore: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; In particolare, si propone di: · valorizzare, promuovere e diffondere la musica corale, nelle più svariate accezioni, nel contesto regionale, nazionale e internazionale; · incentivare forme di collaborazione e di coproduzione musicale tra gli associati favorendo e coordinando lo sviluppo di progetti di rete; · rappresentare la coralità marchigiana all’interno di enti e organismi nazionali e internazionali che perseguono le medesime finalità e stabilire relazioni, partnership e accordi di collaborazione con i soggetti che portano ad accrescere il valore dell’entità coro nel più ampio contesto sociale e culturale; · curare la formazione di direttori, cori, cantori, compositori, manager musicali e altre figure coinvolte nelle attività corali promuovendo masterclass, accademie, laboratori, seminari e altri percorsi formativi di perfezionamento con l’intento di accrescere il valore della coralità; · favorire la produzione di nuove composizioni corali valorizzando i compositori marchigiani e offrendo loro significative occasioni di approfondimento e di promozione; · ideare progetti per la digitalizzazione delle informazioni, per la salvaguardia del patrimonio corale regionale, per l’innovazione e lo sviluppo della coralità a trecentosessanta gradi; · promuovere la ricerca musicologica, anche con riferimento al campo della musica popolare, nell’ambito della letteratura corale marchigiana ed italiana dei diversi secoli; · stabilire rapporti con gli organi dello Stato e con le forze politiche e sociali del Paese, al fine della adozione di provvedimenti che qualifichino e sostengano la coralità nelle sue differenti espressioni · coordinare e valorizzare attività di interesse regionale promosse e realizzate dagli associati con l’intento di ampliare il numero dei fruitori e dei soggetti coinvolti nelle iniziative proposte; · organizzare festival, concerti, convegni, seminari, tavole rotonde, lezioni, approfondimenti, ricerche e altre iniziative di rilevanza regionale e/o nazionale in collaborazione con le Associazioni del territorio, con particolare attenzione alle nuove generazioni; · pubblicare partiture, studi, ricerche e altre edizioni musicali di particolare interesse rivolte alla coralità italiana e internazionale; · collaborare con le istituzioni didattiche con l’intento di garantire l’educazione musicale e la pratica corale nelle scuole di qualsiasi ordine e grado quale elemento fondamentale della formazione personale di ciascun individuo; · sottoscrivere convenzioni, accordi o protocolli volti ad agevolare la realizzazione delle attività da parte degli associati, ai vari livelli. L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 4 - SOCI: DIRITTI E DOVERI
Sono ammesse a far parte dell’Associazione principalmente le Associazioni Corali (ma anche Associazioni culturali e musicali) che ne condividono gli scopi e ne accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
Le Associazioni sono rappresentate dal rispettivo Presidente ovvero da altro delegato permanente. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Gli associati hanno il diritto di: · partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; · essere informati e partecipare alle iniziative messe in campo dell’Associazione; · esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art. 12 del presente Statuto. Gli associati hanno il dovere di: · adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; · rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; · versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 5 - PROCEDURA DI AMMISSIONE
Ai fini dell’adesione all’Associazione è necessario presentare domanda per iscritto, tramite apposito modulo disponibile sul sito internet www.corimarche.it, impegnandosi ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 6 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO La qualità di associato si perde per: · recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato; · mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro la fine dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per: · comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; · persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; · aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 7 - VOLONTARI
I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria

ART. 8 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono: ·
L’Assemblea; ·
Il Presidente; ·
Il Vicepresidente; ·
Il Consiglio Direttivo; ·
Il Segretario Regionale; ·
L’Organo di controllo nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore o siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del Codice Terzo Settore; · L’Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore o siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del Codice Terzo Settore; · Il Collegio dei probiviri. Il mandato dei componenti degli Organi Sociali è di durata triennale. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
  L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato è rappresentato dal Presidente o altro rappresentante permanente di ciascuna Associazione aderente. In caso di impedimento del Presidente o del delegato permanente, ogni associato può conferire delega scritta a un proprio rappresentante con il conferimento dei poteri per esprimere il voto dell’Associazione rappresentata. Non sono ammesse deleghe a rappresentanti di Associazioni associate diverse dalla propria. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea è convocata tramite avviso scritto, inoltrato anche tramite e-mail, da inviarsi con almeno 15 giorni di preavviso con il quale viene determinata, di volta in volta, la sede della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o 1/5 degli associati ne ravvisino l’opportunità. L’Assemblea può regolarmente tenersi anche in videoconferenza.

ART. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM
È compito dell’Assemblea ordinaria: · approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo; · approvare il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo; · approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; · eleggere e revocare il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo; · eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo; · eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore; · decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione; · approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione; · deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti; · deliberare, di anno in anno, le quote associative su proposta del Consiglio Direttivo; · deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono vincolanti anche per i non intervenuti.

ART. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM
È compito dell’Assemblea straordinaria: · deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; · deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati

ART. 12 - ASSEMBLEA: REGOLE DI VOTO
Ciascun associato ha diritto a un solo voto. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo deputato alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea tra i propri soci.
È composto da: Presidente e di norma da 6 a 10 Consiglieri (preferibilmente 2 rappresentanti per ogni Provincia della Regione Marche) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti Compiti del Consiglio Direttivo sono: · attuare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea; · predisporre il programma annuale e pluriennale di attività da presentare all’Assemblea; · predisporre il bilancio di esercizio da presentare all’Assemblea; · predisporre l’eventuale bilancio sociale da presentare all’Assemblea; · predisporre l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e/o altri regolamenti da presentare all’Assemblea; · deliberare la convocazione dell’Assemblea e curare l’esecuzione delle delibere assembleari; · decidere l’eventuale quota associativa; · curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione; · individuare le attività diverse da quelle di interesse generale già indicate all’art. 3 del presente Statuto; · curare l’amministrazione dell’Associazione e provvedere alla liquidazione delle relative spese entro il limite massimo stabilito dal bilancio preventivo annuale approvato dall’Assemblea; · nominare il Vicepresidente fra i propri membri; · nominare il Segretario Regionale; · nominare i membri della Commissione Artistica; · nominare i membri di eventuali gruppi di lavoro o altri organismi informali per lo studio e l’approfondimento di temi e attività specifiche; · instaurare eventuali rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; · ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; · ricevere, accettare e respingere le eventuali domande di adesione da parte di nuovi soci; · deliberare in ordine all’eventuale perdita dello status di socio. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per la predisposizione del bilancio consuntivo da portare in Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche tramite e-mail, ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Qualora un membro del Consiglio Direttivo decada per qualsiasi motivo, subentra al suo posto il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo può regolarmente tenersi anche in videoconferenza.

Art. 14 - PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri soci. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto per un massimo di 3 mandati consecutivi.
Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni della Commissione artistica.
Il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
In caso di assenza o di impedimento egli può essere sostituito dal Vicepresidente anche ai fini della legale rappresentanza. Il Presidente può adottare provvedimenti di particolare urgenza qualora se ne verifichino le necessità. Qualora il Presidente decada per qualsiasi motivo, il Vicepresidente convoca, entro un mese, l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 - VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente è eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza per qualsiasi motivo anche nella legale rappresentanza. Il Vicepresidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto. In assenza del Vicepresidente, le funzioni a questo attribuite sono svolte dal consigliere più anziano di età

Art.16 - SEGRETARIO REGIONALE
Il segretario Regionale, nominato dal Consiglio Direttivo anche tra soggetti non appartenenti all'Associazione, cura lo svolgimento delle attività sociali, la gestione degli affari generali, le pratiche di carattere amministrativo e finanziario; compila, altresì, i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, previa ratifica del Consiglio Direttivo; partecipa, infine, all'Assemblea Generale, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Commissione Artistica, senza diritto di voto. Il Segretario Regionale dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO
L’organo di controllo deve essere nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore. L’organo di controllo è formato da 1 a 3 membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. L’organo di controllo rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO: COMPETENZE
È compito dell’organo di controllo: · vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; · vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento; · esercitare il controllo contabile; · esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; · attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; · partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. Nei casi previsti dall’art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - ORGANO DI REVISIONE
L’organo di revisione, qualora nominato al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 31 del Codice del Terzo settore, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L’organo di revisione rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile.

Art. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei probiviri dirime le controversie tra gli associati. Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, è eletto dall’Assemblea all’esterno della stessa, tra i componenti delle Associazioni aderenti. Il Collegio giudica "ex bono et aequo".

Art. 21 - COMMISSIONE ARTISTICA
La Commissione Artistica è un organo consultivo che ha il compito di ideare progetti musicali e proporli al Consiglio Direttivo dell'Associazione nel quadro delle finalità indicate dall’art. 3. Tali progetti potranno essere sottoposti dal Presidente all’Assemblea per l’approvazione nell’ambito del programma annuale o pluriennale dell’Associazione. La Commissione Artistica è formata da 5 a 10 componenti nominati dal Consiglio Direttivo in base a specifiche competenze in materia. Essi durano in carica 3 anni per non più di 2 mandati consecutivi. I commissari eleggono, tra di loro, nel corso della prima riunione, il Presidente della Commissione. Qualsiasi persona ritenuta adatta per tale compito, può far parte della Commissione artistica L’appartenenza alla Commissione Artistica è incompatibile con altre cariche associative.

ART. 22 - LIBRI SOCIALI E I REGISTRI
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali; d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

ART. 23 - RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore, l’associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 - BILANCIO D’ESERCIZIO
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Viene redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del Codice del Terzo settore, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Se le entrate o i proventi annuali dell’Associazione sono inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del semplice rendiconto per cassa.

ART. 25 - SCIOGLIMENTO E LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria. La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.

ART. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le controversie tra gli Associati sono risolte dal Collegio dei Probiviri con decisione equitativa in base all’art. 20 dello Statuto. In caso di controversie tra l’Associazione - e/o i suoi organi - e gli Associati, comunque su questioni attinenti l’applicazione dello Statuto / Regolamento, verrà preliminarmente tentata la conciliazione avanti a un organismo di mediazione presente sul territorio ove ha sede l’Associazione. In ipotesi di fallimento della mediazione, competente in via esclusiva sarà il Foro ove ha sede l’Associazione.

ART. 27 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e relativo Regolamento, si fa riferimento - in quanto compatibili - alle norme contenute nel Codice del Terzo settore, nel Codice Civile, nelle Leggi vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

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