appunti sulla gestione contabile del coro

alcuni appunti sempre validi per una gestione contabile precisa dei cori

Decreto Legislativo 460/97

Con l'entrata in vigore (dal 1 gennaio 98) del Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.97 "Disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle Onlus", sono introdotte delle notevoli e importanti novità sul trattamento fiscale delle associazioni culturali e di promozione sociale.

E' opportuno che tutte le associazioni (come la ns. e tutti i gruppi corali che sono perciò inquadrati in questa normativa) già esistenti si adeguino quanto prima (il decreto parla del 30 giugno, ma è ovvio che non si va incontro a sanzioni fino a quando non ci sono contribuzioni e dichiarazioni attinenti, rimanendo l'obbligo di un comportamento più legale e per ciò rispondente ai requisiti dell' art. 111 del T.U.I.R. ) per non perdere lo "status" di "non commercialità" e di tutti i benefici fiscali.

Secondo l'articolo di Albino Leonardi su "Il Sole 24 ore" di sabato 20.6. u.s. non si riterrebbe necessario l'applicazione del D.L. 460 per coloro che hanno optato per il regime forfetario della L. 398/91, tuttavia la "Decommercializzazione" prevista dall' art. 111 T.U.I.R. va interpretata come norma di carattere generale ed è subordinata al rispetto di specifiche clausole statutarie. In particolare occorre che gli statuti sociali contengano le clausole indicate nell' art. 5, comma 4-quinquies del Decreto e che siano uniformati alle medesime.. Eh sì perché il requisito fondamentale è che lo statuto o l'atto costitutivo - atto pubblico (si passa dal notaio) o scrittura privata registrata all'Uff. del Registro (costa molto meno) -. contengono una serie di requisiti fissati per legge.

Quindi la prima cosa da fare, per chi non l'ha ancora fatto, è riguardare lo statuto, se serve modificarlo e comunque registrarlo.

Quello che bisogna inserire nei relativi atti costitutivi sono le seguenti clausole:

1. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

2. se l'associazione si scioglie, il patrimonio deve essere devoluto, con il parere positivo di un organo di controllo non ancora istituito, ad un'altra associazione con finalità simili o comunque con fini di pubblica utilità;

3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

4. l'obbligo del rendiconto economico-finanziario annuale e documentato (conviene dividere il conto economico per competenza e quello finanziario per cassa):

5. la libera eleggibilità alle cariche amministrative, il voto deve essere singolo e non sono previstedeleghe;

6. criteri di ammissione ed esclusione degli associati; criteri per l'assunzione delle delibere dell'organo direttivo; criteri di adeguata informazione per le convocazioni delle assemblee, criteri di pubblicazione del bilancio o del rendiconto;

7. sovranità dell'assemblea degli associati;

8. intrasmissibilità' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Questo è quanto previsto dalle norme legislative per avere uno statuto in regola, che può essere arricchito di molte altre clausole che migliorano la serietà di comportamento dell' associazione. E' consigliabile, comunque, d'ora in poi, di avvalersi di un consulente per non incappare in problemi.

Comunque una volta regolarizzata la propria posizione, si avranno una serie di agevolazioni di tipo fiscale già esistenti, spesso ipotizzate, ma finalmente chiare e sufficientemente comprensibili. In particolare si godrà della neutralità fiscale per quanto riguarda le quote associative, i contributi di enti pubblici (esempio: L.R.75/97), i contributi pubblici per attività convenzionate con Comuni o Enti Pubblici (esempio:. il contributo della Prov. A.P. per "Picenincoro" o il contributo elargito dalla Provincia con la L.R.75/97)

La non regolarizzazione della posizione della propria associazione entro il 30 giugno 98 prevede la possibilità di perdita della qualifica di ente non commerciale a partire dal 1 gennaio 1998, con il conseguente obbligo di svolgere una vera attività commerciale anche ai fini dell' I.V.A.. Il rischio per chi non si mette in regola potrebbe essere quello di trovarsi a non aver adempiuto agli obblighi previsti in questo caso: eventuali sanzioni amministrative ricadrebbero sull'associazione, mentre quelle penali sul presidente. Non si pensi, poi, che tanto è la solita storia all'italiano perché tanto non controlla nessuno: la rigidità del D.L. 460/97 deriva dal fatto che molte attività commerciali sono mascherate da associazioni, per cui i controlli non sono improbabili.

Nel nostro caso, sarebbe auspicabileche tutti i cori si mettano su un binario di maggiore onestà nei confronti delle leggi, dal momento che usufruiscono con i contributi, del denaro pubblico.

Facciamo il punto allo stato della prefinanziaria 2001 e di fornire alcune soluzioni ai problemi fiscali che si presentano principalmente a un coro di neo costituzione. Intanto pubblichiamo il D.L. 460/97

IL RUOLO FISCALE DELL'ASSOCIAZIONE

Cerchiamo di definire il ruolo che il coro o l'associazione intende fiscalmente assumere definendo le tipologie di attività fiscale che può essere svolta. Premettiamo che nel nostro caso si tratta sempre di associazionismo senza scopo di lucro: il problema fiscale subentra non appena si presenta anche lo svolgimento di una attività commerciale, che naturalmente dovrà essere regolamentata. Nell'esercizio dell'attività artistica il coro, quindi:

  • non esercitare alcuna attività commerciale;

esercitarla continuativamente, nel senso che propone il proprio prodotto artistico come farebbe un qualsiasi professionista;

  • esercitare attività commerciale solo occasionalmente.

L'obbligo dell'apertura della partita i.v.a., che è premessa ad ogni successiva operazione fiscale del coro sussiste solo nel secondo caso. Nel primo risulta del tutto inutile, nel terzo caso è invece consigliata. Ecco alcuni esempi:

Associazioni che non esercitano nessuna attività commerciale

Possiamo ipotizzare che l'associazione riceva contributi da parte di soggetti diversi, sia pubblici che privati, unicamente a sostegno dell'attività istituzionale, per perseguire cioè gli scopi culturali descritti nello statuto(che si consiglia di redigere). In questo caso, se non vi è controprestazione di alcun genere da parte del coro per quanto ricevuto (esecuzione di concerti o altre manifestazioni) e lo stesso contributo non viene elargito neppure a titolo di sponsorizzazione (presenze pubblicitarie su programmi o locandine) il provento in questione è da considerarsi non commerciale e pertanto non vi è alcun obbligo di contabilità. In questo caso il coro non dovrà avere partita i.v.a. perché non ha obbligo di fatturazione; si dovrà apporre nella ricevuta la seguente dichiarazione: "l'operazione è da considerarsi fuori campo i.v.a. - ex art. 4 comma 4 penultimo periodo D.P.R. 633/72, non commerciale ex art. 111, 3º comma TUIR - approvato dal D.P.R. 917/86"

Crediamo questo sia un caso molto raro e quasi impossibile ad essere fiscalmente sostenuto.. Infatti qualora l'ente non commerciale abbia nell'anno un provento di carattere commerciale, anche se non ha una posizione i.v.a. e quindi una contabilità, è comunque obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi e ad effettuare la tassazione con aliquota ordinaria sull'importo del provento, al netto dei costi ad esso inerenti.. Questo già sarebbe un problema di un certo impegno finanziario.

Associazioni che esercitano attività commerciale continuativa e non.

Situazione che in larga parte coinvolge la maggioranza dei nostri cori. Qui si pone il problema dello Statuto. Se il complesso corale avrà aggiornato lo statuto associativo con le clausole dettate dal D.L. 46O/97 e che quindi si è definito quale associazione non a carattere di lucro, otterrà la possibilità che le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, possano essere considerate non commerciali con grossi vantaggi in ordine fiscale per l'associazione. Non saranno considerati commerciali partite amministrative quali ad esempio il pagamento di rimborsi specifici nei confronti degli iscritti come gli emolumenti al Maestro o a coristi associati partecipanti all'attività musicale del complesso, o ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché le cessioni a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (esempio: i proventi percepiti da altri cori nell'ambito delle rassegne, la vendita di testi musicali, cassette, CD). La collocazione tra l'associazionismo non a scopo di lucro implica però alle associazioni culturali l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata. Qui appunto si apre il secondo capitolo della questione: quale regime contabile adottare?

LA SCELTA DEL REGIME FISCALE

Premessa

Per venire incontro all'associazionismo senza scopo di lucro è stata adottata una legge, la 398/92, che istituisce un regime forfetario. Oltre a semplificare gli adempimenti contabili la legge stabilisce che il reddito imponibile, sul quale calcolare le imposte, è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale il coefficiente di redditività del 3%

Spieghiamoci con un pratico esempio:

Ammettiamo che il complesso corale abbia avuto proventi commerciali pari a Lire 10.000.000

Il reddito imponibile sarà Lire 10.000.000 x 3% = L. 300.000

L'imposta Irpeg pari al 37% di L. 300.000 sarà di L. 111.000

L'imposta Irap pari al 4,25% di L. 300.000 sarò di L. 12.750

Effettuando tali versamenti il nostro dovere fiscale sarà così compiuto. Le condizioni per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla 398/92 sono fondamentalmente due:

la prima è rappresentata dall'esistenza di uno statuto dell'associazione che contenga le clausole del D.L. 460/97 (cfr capitolo 460/97 esposto nella pagina web)

la seconda è invece determinata dall'importo complessivo dell'attività commerciale annuale che può essere svolta e che non deve superare i 360 milioni.

Gli adempimenti

si dovrà trasmettere all'Ufficio della SIAE competente in funzione del domicilio fiscale dell'associazione, la comunicazione dell'opzione (*) (vincolante per 5 anni), prima dell'inizio dell'anno solare per cui la stessa ha effetto. La stessa comunicazione va altresì inoltrata all'Ufficio IVA (o a quello delle Entrate, nelle località in cui è istituito). Quest'ultima viene effettuata mediante la prima dichiarazione annuale IVA, da presentare successivamente alla scelta operata.

in luogo delle scritture contabili (registri acquisti e vendita, registri Iva ecc.), si dovranno annotare, anche con un'unica registrazione, in apposita registrazione tutti i proventi commerciali;

si dovranno numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto;

in luogo delle scritture contabili si dovranno annotare, anche con un'unica registrazione, in un apposito registro tutti i proventi commerciali entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale si è verificata la riscossione. Tale prospeto sostituisce le distinte d'incasso valevoli fino al 31.12.1999, è previsto dal D.M. 11.02.97 e deve essere bollato e numerato. In esso devono essere registrati oltre ai proventi commerciali anche le plusvalenze derivanti da eventuali cessioni di beni patrimoniali;

di dovrà versare trimestralmente l'IVA delle fatture emesse;

di dovrà redigere un rendiconto annuale economico e finanziario.

IL VERSAMENTO DELL'IVA

E' bene ricordare che fino al 31.12.1999 questa operazione veniva svolta direttamente presso gli uffici della SIAE. Ora dovrà essere eseguita presso una banca utilizzando il modello F24 ed opportuni codici tributo di cui formiamo l'elenco a parte nel paragrafo successivo. I parametri dell'imponibile IVA da versare sono diversificati a seconda della tipologia delle fatture emesse:

per fatture ordinarie di pubblicità, per le prestazioni di servizio, i biglietti di spetatcoli a pagamento, ecc.. si verserà solo il 50% dell'IVA incassata. un accenno sul versamento dell'IVA sugli incassi dell'attività spettacolistica a pagamento che fino al 31.12.99 veniva risolto in maniera diretta dalla SIAE: l'IVA del 20% va scorporata dall'importo lordo del biglietto e deve essere trimestralmente versata, con l'abbattimento del 50% entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

per fature emesse per sponsorizzazioni si dovrà versare il 90% dell'IVA incassata

per fatture relative alle cessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica si dovrà versare il 66,66% dell'IVA incassata

CODICI TRIBUTO

I codici tributo da trascrivere sul mod. F24 sono:

6031 (versamento IVA trimestrale - I trimestre);

6032 (versamento IVA trimestrale - II trimestre);

6033 versamento IVA trimestrale - III trimestre);

6034 (versamento IVA trimestrale - IV trimestre - art. 74 DPR 633).

Ribadiamo che quanto esposto vale unicamente per l'attività commerciale che è stata eseguita con l'emissione di fatture.

LA SIAE ORGANO DI GARANZIA

Come si fa a controllare che un soggetto corale che ha scelto il regime semplificato della 398/92 ne mantenga il diritto nel tempo o invece possa superare il plafond previsto di 360 milioni?

Ecco che di nuovo entra in ballo la SIAE a cui lo Stato ha affidato questo compito. Infatti ogni volta che l'associazione esegue una operazione di tipo commerciale emettendo una fattura per proventi relativi ad incassi per concerti a pagamento, sponsorizzazioni, oltre ad effettuare il pagamento dell' IVA nel modo indicato occorrerà presentare tali fatture all'Ufficio SIAE competente, come si è detto nel paragrafo "adempimenti", insieme alla dichiarazione di incasso (mod. 1026/1028/1029). tale adempimento dovrà essere eseguito entro il 5 del mese successivo ed entro il 10 del mese si dovrà versare il diritto d'autore pari al 5% dell'imponibile se si tratta di incassi per concerto.

Tutto un altro discorso se si tratta invece di fatture emesse per ottenere contributi a sostegno dell'attività istituzionale sancita dallo statuto: non si dovrà versare nulla, ma occorrerebbe comunque presentare la dichiarazione d'incasso (su tale problema c'è ancora un contenzioso in atto in quanto secondo la SIAE anche questi incassi potrebbero incrementare il plafond previsto dalla L. 398/92. Gli esperti sopra menzionati propendono per il no. Con l'opzione al regime della L. 398/92, si ricorda, è previsto l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale (quindi si può non emettere fattura) sebbene resti comunque l'obbligo di versamento IVA se dovuto.

I contributi ricevuti a sostegno dell'attività istituzionale, che non rientrano nell'attività commerciale, non sono assoggettati all'IVA (come si è detto precedentemente) e pertanto alla ricevuta emessa dovrà essere applicata una marca da bollo da L. 2.500 per importi superiori a L. 150.000 ed in calce si dovrà recitare: fuori campo IVA ex art. 4, IV comma del DPR 633/72; non commerciale ex art. 111, III comma del T.U.I.R., DPR 917/86.

CONCERTI A PAGAMENTO

E' chiaro che per ogni prestazione a pagamento dovranno essere assolti gli obblighi contabili in materia di imposta sugli intrattenimenti a mezzo SIAE. va però ricordato che se l'attività di intrattenimento è stata svolta occasionalmente, si è esenti da questa imposta.

Se un complesso corale si esibisce in numerosi concerti e rassegne ma fa uno o al massimo due concerti organizzati in modo autonomo a pagamento non può essere considerato soggetto passivo a tale imposta a condizione che si dia comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'Ufficio SIAE competente. Rimane altresì l'obbligo del versamento dell' IVA ridotta del 50% sull'incasso dei biglietti e l'annotazione del corrispettivo, comprensivo del 50% dell' IVA non versata, sull'apposito prospetto descritto nel paragrafo "adempimenti". Sarà poi necessario presentare sempre in SIAE la denuncia dell'incasso.

===================================================================================================

(*)- modello di raccomandata da inoltare all'Ufficio Entrate e Ufficio SIAE competente:

Il sottoscritto ____________________________con sede sociale in ________________ via ________________________ p. i.V.A. ________________________________

essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge 16 dicembre 1991 n. 398 ed in riferimento alla Legge Finanziaria 2000 (L. 23.12.99 n. 488) art. 6.9 dichiara di optare per l'applicazione delle imposte IVA , imposta spettacoli e imposta sui redditi nei modi previsti dalla medesima legge n. 398 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

_______________ li ______________ __________________________

festeggiamo insieme

una proposta per festeggiare insieme 10, 25,40,50 anni di attività: comunicate le vostre ricorrenze

[Leggi la notizia completa]
Nuovi cori associati 2011

Elenco dei nuovi cori associati nel 2011

[Leggi la notizia completa]
informazioni utili

Informazioni e soprattutto consigli ai cori per una collaborazione più attiva

[Leggi la notizia completa]
Festival Europa Cantat XVIII Torino 2012

Sono aperte le iscrizioni al prossimo Festival Europa Cantat XVIII che si terrà a Torino dal 27 luglio al 5 agosto 2012. La prima sessione di iscrizioni chiuderà il 30 novembre 2011. Per info www.ectorino2012.it

[Leggi la notizia completa]
Progetto: "Solo coralità...." invito ai cori

I cori sono invitati a compilare le quattro schede che compaiono nella sezione download del ns. sito e ad inviarle a: info@feniarco.it. Verrà fornita successivamente una password con la quale ogni coro potrà accedere, modificare e aggiornare metodicamente la propria area riservata con tutti i dati necessari:informazioni generali - indirizzi - informazioni aggiuntive - tipologia di repertorio - repertorio corrente - programmi musicali - anagrafica persone - cariche - appuntamenti - corsi - pubblicazioni - registrazioni - statistiche. I cori che hanno smarrito le credenziali potranno richiederle direttamente scrivendo a info@feniarco.it, vi verranno spiegate le modalità per riceverle.

[Leggi la notizia completa]
Choraliter - abbonamenti 2011

Abbonati a Choraliter! La rivista del corista. Aiutaci a sostenere la cultura corare, abbonati subito a Choraliter e avrai in omaggio Italiacori.it, un magazine dedicato agli eventi corali e alle iniziative di Feniarco. Puoi fare l'abbonamento anche online. Non aspettare!

[Leggi la notizia completa]
Mod EAS
Modello EAS: proroga al 31 marzo 2011
 
1 mar 2011 - Informiamo i cori che con decreto del 29/12/2010 n. 225, sono stati prorogati i termini di presentazione del Modello EAS. Invitiamo pertanto tutti i cori che non avessero ancora provveduto ad avvalersi di questa utile proroga per mettersi in regola con gli adempimenti fiscali previsti.
 
[Leggi la notizia completa]
Assemblea dei direttori

Civitanova Marche - domenica 16 ottobre 2011: prima assemblea regionale dei direttori di coro

[Leggi la notizia completa]
Canta Italia! 150° Anniversario dell'Unità d'Italia

Nell'ambito delle iniziative che Feniarco sta programmando per il 150° dell'Unità d'Italia, su suggerimento della Commissione Artistica Nazionale, tutti i cori sono invitati a inviare delle CLIP video della durata di circa un minuto che contengano un brano (o parte di esso) di repertorio italiano nello spirito del 150° e che concludano con lo slogan"CANTA ITALIA" scandito da tutto il coro.

[Leggi la notizia completa]
6^ Accademia Europea per direttori di coro e cantori

Dal 4 all'11 settembre 2011 Fano ospita la 6^ edizione dell’Accademia Europea per direttori di coro e cantori. Il repertorio scelto per questa edizione si incentrerà su brani del Novecento francese e inglese. Direttore dell'Accademia la Mª Nicole Corti. Le iscrizioni si chiudono il 31 maggio 2011. Affrettatevi!

  Scarica la brochure
  Modulo di iscrizione
[Leggi la notizia completa]
© 2012 - Associazione Regionale Cori Marche
privacy disclaimer credits